Kassationshof in Strafsachen 6P.156/1999

6P.156/1999

    C O R T E   D I   C A S S A Z I O N E   P E N A L E
    ***************************************************

                       25 marzo 2000

Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, pre-
sidente della Corte e presidente del Tribunale federale,
Kolly e Ramelli, supplente.
Cancelliera: Bino.

                          _______

Visto il ricorso di diritto pubblico del 7 settembre 1999,
proposto da Gisela Geuer-Kemperdick e Wilhelm Geuer, Sinzig
(D), entrambi patrocinati dall'avv. Franco Pio Ferrari,
Bellinzona, contro la sentenza dell'8 luglio 1999 con cui
la Corte di cassazione e di revisione penale del Cantone
Ticino ha respinto la domanda di revisione delle sentenze
emanate il 4 dicembre 1973 dalla Corte delle assise crimi-
nali e il 9 luglio 1974 dalla Corte di cassazione e di re-
visione penale del Cantone Ticino;

            R i t e n u t o   i n   f a t t o :

  A.-  La sera del 20 agosto 1971 A.________, citta-
dino germanico residente ad Ascona, fu ucciso a Gordemo,
frazione del Comune di Gordola. Il cadavere fu ritrovato,
racchiuso in un sacco, il 19 settembre 1971 sul Monte Brè
sopra Locarno. Con sentenza del 4 dicembre 1973 la Corte
delle Assise criminali di Locarno stabilì che Wilhelm Geuer
e Gisela Kemperdick furono i mandanti del crimine,
B.________ l'esecutore materiale e C.________ l'interme-
diario. Della causa furono in seguito investite a diverse
riprese la Corte di cassazione e di revisione penale
(CCRP), la quale si pronunciò con sentenze del 9 luglio
1974, 22 luglio 1976 (recte: 1977) e 18 aprile 1978, nonché
il Tribunale federale, la cui Corte di cassazione penale
emise due sentenze il 30 gennaio 1976 (ricorsi di diritto
pubblico e per cassazione), una il 17 novembre 1977 (ricor-
so per cassazione) e una il 27 ottobre 1978 (ricorso per
cassazione). Esauriti tutti i rimedi, ne risultarono le
condanne seguenti:

  -  reclusione perpetua per Wilhelm Geuer e Gisela
Kemperdick, riconosciuti colpevoli di correità in assassi-
nio e mancata istigazione all'assassinio; il primo anche di
appropriazione indebita; entrambi furono espulsi dalla
Svizzera per 15 anni;

  -  18 anni di reclusione per B.________, ricono-
sciuto colpevole di assassinio;

  -  18 anni di reclusione per C.________, ricono-
sciuto colpevole di correità in assassinio, mancata isti-
gazione all'assassinio, appropriazione indebita, correità
in furto e furto.

  Il 22 luglio 1980 Wilhelm Geuer e Gisela Kemperdick
presentarono un'istanza di revisione, che la CCRP respinse
con sentenza del 27 luglio 1982. I ricorsi di diritto pub-
blico e per cassazione proposti contro di essa furono re-
spinti dal Tribunale federale, rispettivamente, l'11 e il
19 maggio 1983.

  B.-  Il 26 giugno 1997 Wilhelm Geuer e Gisela
Geuer-Kemperdick (nel frattempo sposatisi) presentavano una
nuova istanza di revisione della sentenza del 4 dicembre
1973 della Corte delle Assise criminali di Locarno e della
sentenza del 9 luglio 1974 della CCRP poiché nuove dichia-
razioni rilasciate da C.________ proverebbero che essi non
furono i mandanti dell' assassinio. La Corte di cassazione
e revisione penale respingeva l'istanza con sentenza dell'8
luglio 1999.

  C.-  Wilhelm Geuer e Gisela Geuer-Kemperdick sono
insorti con tempestivo ricorso di diritto pubblico dinanzi
il Tribunale federale e chiedono, in via principale, l'an-
nullamento della sentenza dell'8 luglio 1999 nonché l'acco-
glimento della loro istanza di revisione e, in via subordi-
nata, il rinvio degli atti all'autorità cantonale per nuovo
giudizio.

  D.-  Invitato a presentare le sue osservazioni sul
gravame, il Ministero pubblico ne ha postulato l'inammissi-
bilità e, in via subordinata, la reiezione.

      C o n s i d e r a n d o   i n   d i r i t t o :

  1.- a)  Il Tribunale federale esamina d'ufficio e
con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio espe-
rito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argo-

menti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 125 I 253
consid. 1a e rinvii).

  b)  Data la natura puramente cassatoria del ricorso
di diritto pubblico, esso è ammissibile solo nella misura
in cui tende all'annullamento della sentenza impugnata (DTF
125 II 86 consid. 5a e rinvii).

  c)  In virtù dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, l'atto
di ricorso deve contenere l'esposizione dei fatti essenzia-
li e quella concisa dei diritti costituzionali o delle nor-
me giuridiche che si pretendono violati; deve inoltre pre-
cisare in che consiste tale violazione. Il Tribunale fede-
rale non segue il principio "iura novit curia" e esamina
soltanto le censure sufficientemente motivate; inammissi-
bili sono anche le doglianze che si risolvono in una cri-
tica di natura meramente appellatoria (art. 90 cpv. 1 lett.
b OG; DTF 125 I 492 consid. b e rinvii).

  2.- a)  Dal 1° gennaio 1996 vige nel Cantone Ticino
il nuovo codice di procedura penale del 19 dicembre 1994,
che ha sostituito quello del 10 luglio 1941 (vCPP). Fondan-
dosi sul diritto transitorio, la sentenza impugnata ha di-
chiarato applicabile il vCPP, nella versione anteriore ad
una modifica entrata in vigore il 1° luglio 1988. La doman-
da è quindi stata trattata secondo gli art. 243 segg. sulla
revisione e gli art. 232 segg. che ne reggono la procedura
in forza del rinvio dell'art. 245 cpv. 2 vCPP. I giudici
cantonali hanno rilevato che l'applicazione del vecchio
diritto non arrecava pregiudizio agli istanti, sia perché i
titoli di revisione invocati sono rimasti invariati, sia
perché la procedura seguita è in sostanza analoga a quella
prescritta dal nuovo diritto; tant'è che al pubblico dibat-
timento i ricorrenti "hanno per finire rinunciato a conte-
stare la procedura seguita" (sentenza impugnata, pag. 5
consid. 1).

  I ricorrenti non contestano tale circostanza ma so-
stengono nondimeno, con un'argomentazione di difficile let-
tura, che i giudici cantonali avrebbero giudicato in modo
sommario, alla stessa stregua di un giudice di merito, sen-
za nemmeno procedere all'escussione di C.________; essi sa-
rebbero così incorsi in un diniego di giustizia e nell'ar-
bitrio e avrebbero violato il principio della legalità e
della parità di trattamento nonché il diritto d'essere
sentito. Difatti, a loro avviso, non era consentito fare
uso dell'art. 232 cpv. 1 vCPP - introdotto solamente con la
modifica del 1° luglio 1988 - che permette di motivare
sommariamente le decisioni (atto di ricorso, pagg. 3-9).

  b)  Come testé ricordato, i ricorrenti ammettono di
avere rinunciato a contestare la procedura seguita dall'au-
torità cantonale (atto di ricorso, pag. 3): le censure
formulate a questo proposito sono quindi nuove e, in virtù
del principio della sussidiarietà relativa del ricorso di
diritto pubblico sancito dall'art. 86 cpv. 1 OG, inammissi-
bili (DTF 118 Ia 20 consid. 5a). Può rimanere indeciso se
la rinuncia espressa al dibattimento copra anche il mancato
interrogatorio di C.________, del quale i ricorrenti si
dolgono a più riprese. Tali censure sono difatti infondate.
È incontestato che l'assunzione di questa prova non era
stata richiesta formalmente poiché i ricorrenti si erano
limitati, con uno scritto del 14 novembre 1997, a ricordare
all'autorità cantonale che, se avesse ritenuto di dover
sentire C.________, sarebbe stato opportuno farlo rapida-
mente, tenuto conto delle sue condizioni di salute (sen-
tenza impugnata, pag. 30 consid. 8; atto di ricorso, pag.
4). Inoltre, i ricorrenti non spiegano, con una motivazione
che rispetti i requisiti dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG,
quale disposizione del diritto cantonale sarebbe stata

manifestamente violata a questo proposito. Essi affermano
al contrario che l'art. 245 cpv. 3 vCPP - norma che dà alla
CCRP la possibilità di nominare un giudice relatore per
esaminare i fatti e presentare un rapporto - non accenna
alla facoltà di svolgere un'istruzione, la quale potrebbe
semmai essere ordinata d'ufficio (atto di ricorso, pag. 4).

  c)  Le modifiche del vCPP entrate in vigore il 1°
gennaio 1993, che la sentenza impugnata menziona di passag-
gio commentando le disposizioni transitorie (pag. 5 consid.
1), sono ininfluenti, perché non hanno toccato le norme sui
motivi e sulla procedura di revisione.

   L'art. 232 vCPP, nella versione vigente dal 1°
luglio 1988, non riguarda affatto la fase istruttoria del
processo: il capoverso 1 permetteva semplicemente alla Corte
di cassazione e revisione penale di respingere con decisione
sommariamente motivata i ricorsi (o le domande di revisione)
manifestamente inammissibili o infondati, prima della noti-
fica dell'atto alle parti interessate prescritta per gli
"altri casi" dal capoverso 2. Come osserva a ragione il
Ministero pubblico, è evidente che l'autorità cantonale non
ha fatto uso di questa facoltà: al termine di una procedura
ordinaria che i ricorrenti hanno rinunciato a contestare e
durante la quale hanno avuto luogo notifiche, citazioni e
dibattimento secondo l'art. 232 vCPP nella versione ante-
riore al 1° luglio 1988, essa ha respinto la domanda di
revisione con una sentenza di trentaquattro pagine dattilo-
scritte. Gli stessi ricorrenti rimproverano d'altronde alla
CCRP di avere statuito alla stregua di un giudice del meri-
to; con ciò essi riconoscono che l'autorità cantonale,
semmai, ha esaminato la domanda di revisione in modo più
approfondito di quanto, a loro dire, avrebbe dovuto.

  d)  Visto quanto precede, queste prime censure di
carattere formale, nella misura in cui sono ammissibili,
sono pertanto infondate. La procedura seguita, in partico-
lare la mancata audizione di C.________ e la motivazione
della sentenza, non violano in modo arbitrario il diritto
cantonale e non ledono il diritto d'essere sentito. Il
principio della parità di trattamento non è invocato in
modo pertinente. Quello della legalità, menzionato a più
riprese, non ha il rango di diritto costituzionale, tranne
che in alcuni campi particolari, e la sua violazione non
può essere motivo di ricorso di diritto pubblico se non in
relazione con altri diritti o libertà costituzionali (DTF
123 I 1 consid. 2b, 118 1a 137 consid. 1c).

  3.-  Richiamando gli art. 243 no. 3 vCPP e 397 CP,
i ricorrenti sostengono che l'autorità cantonale non ha la
competenza "per valutare la rilevanza di una ritrattazione
[...] che sconvolge gli accertamenti della sentenza impu-
gnata [...]"; perlomeno, "[...] non potendo essere negato
un limitato potere d'esame [...], va ritenuto che la CCRP
può solo pronunciarsi sulla oggettiva rilevanza del fatto
nuovo invocato [...]". L'autorità cantonale avrebbe invece
valutato i fatti come se fosse un giudice di merito (atto
di ricorso, pagg. 7, 8 in fine, 9 e 23).

  L'art. 243 n. 3 vCPP stabilisce che la revisione ha
luogo quando esistono fatti o mezzi di prova rilevanti, che
non erano noti al giudice penale nel primo processo. Il di-
ritto cantonale riprende quasi letteralmente il testo dell'
art. 397 CP, che è del resto richiamato espressamente. La
revisione è quindi subordinata alla novità e alla rilevanza
del fatto o della prova. L'accertamento della novità e
della rilevanza di un fatto o di un mezzo di prova costi-
tuisce una questione di fatto che dipende dall'apprezzamen-
to delle prove (DTF 125 IV 298 consid. 2b). Le nozioni di

fatto o di mezzo di prova nuovi e rilevanti sono invece
definite dal diritto federale. Anche la valutazione della
pertinenza giuridica della modifica dello stato di fatto è
questione di diritto (DTF 122 IV 66 consid. 2a, 116 IV 353
consid. 2b). Se il Tribunale federale rivede il diritto
nell'ambito del ricorso per cassazione, il ricorso di di-
ritto pubblico diviene inammissibile (art. 84 cpv. 2 OG).

  Le censure ricorsuali riguardano l'interpretazione
della nozione di rilevanza del fatto nuovo o della prova
nuova e attengono quindi al diritto. I ricorrenti non invo-
cano disposizioni specifiche del diritto cantonale. Ne se-
gue che, su questo tema, il ricorso di diritto pubblico è
inammissibile.

  4.-  La domanda di revisione poggia principalmente
sulla dichiarazione di C.________ del 27 dicembre 1992,
intitolata "Berichtigung zu meinen Aussagen im Mordfall
A.________", integrata dalla dichiarazione giurata del 1°
settembre 1997.

  a)  Nel primo documento C.________ dichiara che
A.________ fu ucciso da D.________ con due colpi d'arma da
fuoco nel garage dell'abitazione di B.________ a Gordemo,
il quale occultò il cadavere dietro compenso di fr.
100'000.--. Afferma di avere conosciuto i facoltosi citta-
dini germanici A.________, Geuer e Kemperdick per il trami-
te di D.________. Descrive poi le varie operazioni finan-
ziarie e le malversazioni eseguite ai danni di A.________.
D.________ decise di uccidere A.________ quando egli prete-
se la sua parte di guadagno. Secondo un primo piano,
A.________ avrebbe dovuto essere ucciso da B.________ a
Freudenstadt, dove si era recato per un soggiorno di cura;
il tentativo fallì, per cui D.________ agì personalmente,
d'intesa con C.________ e B.________, e fece credere che il

piano fosse stato orchestrato da Geuer e Kemperdick.
C.________ conclude dicendo che la versione data agli in-
quirenti fu concordata tra lui, B.________ e D.________.
Quest'ultimo lo minacciò di morte se avesse parlato.

   Nella dichiarazione giurata del 1° settembre 1997,
C.________ premette di avere consegnato nel 1995 la dichia-
razione di cui sopra all'avv. Franco Ferrari, con l'istru-
zione di farne uso soltanto una volta appurato quali sareb-
bero state le conseguenze della ritrattazione. In seguito
conferma e precisa su alcuni punti la nuova versione dei
fatti; dice espressamente che Wilhelm Geuer e Gisela Kem-
perdick non lo incaricarono di eliminare A.________ e che
essi non ebbero nulla a che vedere con l'uccisione.

  b)  I ricorrenti contestano la sentenza impugnata
nella misura in cui ha stabilito che le due nuove dichiara-
zioni di C.________ non sono suscettibili di modificare lo
stato di fatto considerato dalla Corte delle Assise crimi-
nali. Essi rimproverano alla CCRP di essere incorsa in ar-
bitrio e invocano il principio della presunzione d'innocen-
za (atto di ricorso, pagg. 9-23).

  Come già rilevato, si tratta di questioni di fatto
che concernono la valutazione delle prove (DTF 122 IV 66
consid. 2a). L'autorità cantonale fruisce in questo campo
di un grande potere d'apprezzamento. Per censurare un asse-
rito accertamento arbitrario dei fatti non è sufficiente
che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impu-
gnata o che contrapponga a quest'ultima una propria versio-
ne o valutazione; egli deve dimostrare perché l'accertamen-
to dei fatti da lui criticato è manifestamente insostenibi-
le o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si
fonda su di una svista manifesta o contraddice in modo
urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Una

decisione non è arbitraria per il solo fatto che una solu-
zione diversa da quella adottata appaia sostenibile o per-
sino preferibile (DTF 125 I 166 consid. 2a, 124 I 310 con-
sid. 5a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a e rinvii,
120 Ia 31 consid. 4b e rinvii, 118 Ia 28 consid. 1b e rin-
vii). Affinché sia annullata, la decisione impugnata deve
risultare arbitraria nel suo risultato, non soltanto nella
motivazione (DTF 124 I 310 consid. 5a e rinvii).

  c)  Nel ricorso di diritto pubblico l'apprezzamento
delle prove compiuto dall'autorità cantonale è discusso e
commentato diffusamente, punto per punto, come se si trat-
tasse di un atto di appello; il gravame risulta quindi in
buona parte inammissibile. Nei considerandi che seguono
saranno esaminate unicamente le critiche che tendono a di-
mostrare con sufficiente chiarezza e precisione l'asserito
arbitrio.

  5.-  I giudici cantonali hanno negato il carattere
rilevante della ritrattazione di C.________ per due ragio-
ni. Da un lato, essi hanno accertato che la nuova versione
dei fatti posta a fondamento della domanda di revisione non
è attendibile e, dall'altro, hanno stabilito che la ritrat-
tazione non smuove gli altri indizi che continuano a grava-
re sui ricorrenti. Questi ultimi contestano l'intero ragio-
namento della CCRP. Tuttavia, per l'esito del presente giu-
dizio è sufficiente determinare se il diniego dell'atten-
dibilità della nuova versione dei fatti non sia arbitrario;
se non lo è, già mancano i presupposti dell'art. 397 CP.

  a)  L'autorità cantonale ha premesso che D.________
è deceduto il 29 dicembre 1987 senza mai avere ammesso la
sua partecipazione al crimine (sentenza impugnata, pag. 17
e segg. consid. 7b). Questa circostanza non è contestata
nel ricorso (atto di ricorso, pag. 15).

  b)  La CCRP ha in seguito ricordato di avere già
accertato in passato, statuendo il 27 luglio 1982 sulla
prima domanda di revisione, "che non soltanto B.________
non risultava avere ritrattato, ma risultava avere ribadito
una volta di più la versione fornita durante l'inchiesta e
al dibattimento, chiedendo perfino di essere trasferito in
un altro penitenziario alfine di evitare molestie"; Geuer,
che già aveva offerto denaro a C.________ in cambio di una
ritrattazione, aveva infatti avvicinato direttamente in
carcere anche B.________. L'autorità cantonale ha soggiunto
che le nuove prove presentate non scagionano i ricorrenti
quali mandanti dell'assassinio, ma avvalorerebbero semmai
l'ipotesi che fu un'altra persona a commettere il crimine.
B.________ non ha del resto confermato nemmeno le altre
parti della dichiarazione di C.________, segnatamente né di
avere tramato ai danni dei ricorrenti né che quest'altra
persona uccise A.________ con un'arma da fuoco e lo incari-
cò di nascondere il cadavere dietro un compenso in denaro
consegnato alla presenza di C.________ (sentenza impugnata,
pagg. 18-20, consid. 7c e d). L'unica censura ammissibile,
poiché non appellatoria, che i ricorrenti formulano a que-
sto proposito consiste nell'affermare che, non avendo
B.________ conosciuto la coppia Geuer-Kemperdick, sarebbe
arbitrario pretendere che egli potesse scagionarli (atto di
ricorso, pagg. 15 e 16). L'argomento è infondato.

  Nella dichiarazione del 27 dicembre 1992 C.________
ha scritto che B.________ non solo avrebbe occultato il
cadavere, ma avrebbe partecipato sia all'elaborazione del
piano per eliminare A.________, sia alle discussioni che
seguirono con D.________ e C.________ per concordare la
versione dei fatti destinata agli inquirenti, che portò
alla condanna dei ricorrenti; secondo C.________, la con-
certazione sarebbe proseguita addirittura durante il car-
cere preventivo. In simili circostanze non è certamente

insostenibile constatare, ai fini della valutazione dell'
attendibilità, che la ritrattazione non trova riscontro
nelle affermazioni di B.________, il quale non ha mai ac-
cennato a questi fatti, ossia al complotto organizzato con
D.________ e C.________ per incolpare i ricorrenti. Si
legge anzi nella sentenza impugnata che egli "ha sconfessa-
to la tesi delle versioni concordate, in particolare quelle
del complotto a detrimento degli istanti, ammettendo ben
presto nel verbale 30 settembre 1971 delle ore 19,05 di
avere assassinato A.________ [...]" (sentenza impugnata,
consid. 7f, pag. 23 in fine). Nessuna critica è formulata
contro questo accertamento.

  c)  Nella sentenza impugnata sono inoltre esaminate
la dichiarazione di F.________, suocero di D.________, e la
deposizione di G.________, le quali, secondo i ricorrenti,
proverebbero che la sera del 20 agosto 1971 A.________ e
D.________ s'incontrarono all'insaputa di Geuer e conferme-
rebbero quindi la nuova versione dei fatti di C.________
(sentenza impugnata, consid. 7e/f, pagg. 20-24). I ricor-
renti asseriscono che la CCRP avrebbe commesso arbitrio,
perché avrebbe negato rilevanza a questi elementi fondando-
si solo su supposizioni e sull'interpretazione dei "silen-
zi" di C.________ (atto di ricorso, pagg. 17 e 19). Anche
queste censure, nella misura in cui sono ammissibili, sono
infondate.

  L'autorità cantonale ha effettivamente rilevato che
la dichiarazione di C.________ non risponde ad alcuni in-
terrogativi concernenti gli incontri avvenuti prima dell'
assassinio ed ha formulato delle ipotesi (o "supposizioni")
su come si erano verosimilmente svolti i fatti (sentenza
impugnata, pagg. 21 e 22). Non ha però dato risposte defi-
nitive: le è bastato accertare che, "sia come sia", il raf-
fronto della ritrattazione di C.________ con le afferma-
zioni di F.________ e G.________ induce tutt'al più a sup-

porre che A.________ sapesse già nel pomeriggio di doversi
incontrare con un suo debitore, ma "non scuote invece la
sentenza impugnata nella misura in cui fa carico agli i-
stanti - sulla scorta di altri indizi - di essere stati i
mandanti dell'operazione" (sentenza impugnata, consid. 7f
pag. 22). Questa constatazione è stata fondata sul fatto
che la ritrattazione è perfino in contraddizione con le
deposizioni di Wilhelm Geuer. C.________ afferma infatti
che la sera del 20 agosto 1971 partì con la propria automo-
bile dall'abitazione di Geuer insieme con D.________ e
A.________; Geuer aveva invece dichiarato agli inquirenti
"con insistenza" di avere portato A.________ a casa sua,
dove era presente anche C.________, e che A.________ se
n'era andato tutto solo, dopo che fu chiamato al citofono,
mentre C.________ era rimasto ancora una decina di minuti,
poi era partito anch'egli solo, in automobile, in direzione
di Via San Gottardo (sentenza impugnata, pagg. 21-23).

  Contro questa parte determinante della motivazione,
che è basata su accertamenti di fatto riferiti agli atti,
non su "supposizioni", i ricorrenti non formulano critiche
precise. Ammettono addirittura che "la descrizione dei fat-
ti così come risulta dai verbali non è univoca", che "una
rievocazione dei fatti troppo precisa da parte di
C.________ sarebbe stata ritenuta sospetta"; obiettano
semplicemente che egli dev'essere creduto come lo fu nel
1973 e, più avanti, riconoscono che egli "ha fatto più
dichiarazioni contraddittorie" (atto di ricorso, pagg. 17,
18 e 21).

  d)  Al termine delle considerazioni concernenti
l'esame della ritrattazione di C.________ l'autorità canto-
nale ha evidenziato altri elementi che concorrono a metter-
ne in dubbio l'attendibilità: le numerose versioni dei
fatti date a suo tempo agli inquirenti; la smentita del

complotto da parte di B.________; la contraddizione sul
modo d'uccisione di A.________; il ritardo con il quale
C.________ ha ritrattato nonostante che D.________ fosse
morto nel 1987 (sentenza impugnata, pagg. 23 e 24).

  I ricorrenti commentano queste considerazioni in
modo appellatorio (atto di ricorso, pag. 18). Su di un solo
argomento contenuto nella sentenza impugnata è necessario
soffermarsi: quello con il quale l'autorità cantonale rile-
va la contraddizione del comportamento di C.________, che
afferma oggi che D.________ doveva rimanere fuori dall'in-
chiesta, ma lo aveva allora subito chiamato in causa. A
questo proposito i ricorrenti sostengono che i giudici
cantonali avrebbero commesso un errore, perché la polizia
apprese il coinvolgimento di D.________ da H.________ il 5
ottobre 1971, mentre C.________ fu interrogato soltanto l'8
ottobre 1971. La censura è tuttavia infondata: sfugge in-
fatti ai ricorrenti che, secondo la sentenza impugnata,
C.________ fece il nome di D.________ già nei verbali,
rispettivamente, del 21 e 30 settembre 1971, e non solo l'8
ottobre 1971.

  6.-  Per le ragioni che precedono i ricorrenti non
dimostrano che la sentenza della Corte di cassazione e di
revisione penale sia arbitraria, in particolare per quanto
concerne la negata rilevanza della ritrattazione di
C.________. Ciò è sufficiente per respingere le loro censu-
re.

  7.-  Per quanto riguarda la pretesa violazione dei
principi della presunzione di innocenza e "in dubio pro
reo", va ricordato che questi ultimi non si applicano al
caso in esame, in quanto la procedura di revisione è di-
retta contro un giudizio di colpevolezza cresciuto in giu-
dicato (DTF 124 I 327 consid. 3b e rinvii).

  8.-  Il gravame, nella misura in cui è ammissibile,
risulta pertanto infondato. Le spese vanno poste a carico
dei ricorrenti soccombenti (art. 156 cpv. 1 e 153a OG).

                     Per questi motivi

         i l   T r i b u n a l e   f e d e r a l e

                    p r o n u n c i a :

  1.  Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
di diritto pubblico è respinto.

  2.  La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a
carico dei ricorrenti, in solido.

  3.  Comunicazione al patrocinatore dei ricorrenti,
alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribu-
nale d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino.

Losanna, 25 marzo 2000
MDE

         In nome della Corte di cassazione penale
             del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO:
                      Il Presidente,

                      La Cancelliera,

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