Entscheid: 102 IV 237 Teil: 1 Score: 6.2526445388794 Urteilstext: 102 IV 237 52. Estratto della sentenza 30 gennaio 1976 della Corte di cassazione penale nella causa Geuer e Kemperdick c. Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina Regeste Art. 64 StGB. Strafmilderung wegen Handelns des Täters auf Veranlassung einer Person, von der er abhängig ist: Begriff der Abhängigkeit; Begriff der Veranlassung. Auszug aus den Erwägungen: Dai considerandi: Nella fattispecie deve chiedersi solamente se Kemperdick possa dedurre dalle proprie relazioni con Geuer una circostanza attenuante ai sensi dell'art. 64 CP. Kemperdick, che viveva con Geuer in concubinato, non doveva a costui obbedienza sotto il profilo giuridico, né sotto quello morale. Rimane quindi da accertare se essa dipendesse da Geuer ai sensi dell'art. 64 CP e se fosse stata da lui incitata a commettere i reati imputatile. Diversamente dal caso dell'obbedienza, la dipendenza può risultare anche da relazioni fattuali. In particolare, il concubinato può dar luogo, ma non lo deve necessariamente, a una dipendenza rilevante ai sensi dell'art. 64 CP. Devono al proposito essere considerate le circostanze concrete, quali, ad esempio, la situazione finanziaria, la personalità più o meno forte dei soggetti, l'intensità e le caratteristiche delle relazioni reciproche, ecc. Lo stato di dipendenza non basta da solo. Occorre che il reato sia stato commesso ad incitamento della persona da cui l'agente dipende. Presupposto è quindi una pressione o un impulso di una certa intensità, tale da eccedere quanto suole avvenire normalmente nella vita di tutti i giorni, senza tuttavia costituire un ordine (v. su quest'ultimo requisito, HAFTER, Parte generale, pag. 362). In modo generale, più che la forma esterna rivestita dall'incitamento, appare rilevante l'influsso che la manifestazione di volontà del terzo esercita concretamente sulla persona in stato di dipendenza. Ove più fattori abbiano influito sull'agente, la circostanza attenuante è data solo qualora sia stato determinante l'influsso proveniente dalla persona da cui egli dipende. Può concludersi che la pressione o l'impulso esercitato sulla persona dipendente deve avere su di essa un effetto corrispondente a quello proprio delle altre cause d'attenuazione della pena, in particolare a quello provocato dallo stato di grave angustia, dalla grave minaccia o dall'ordine di un superiore; come tali altre cause d'attenuazione della pena, così anche quella dell'incitamento di persona da cui l'agente dipende deve aver limitato la libertà di decisione di quest'ultimo, e quindi la sua colpa, in modo da giustificare, alla luce delle circostanze concrete, una diminuzione della sanzione penale. *************************** 2. row *************************** Entscheid: 102 IA 509 Teil: 1 Score: 2.0245656967163 Urteilstext: 102 Ia 509 69. Estratto della sentenza 30 gennaio 1976 della Corte di cassazione penale nella causa Geuer e Kemperdick c. Procuratore pubblico della giurisdizione sopracenerina Regeste Art. 17 Abs. 1 OG. Die Beratungen und Abstimmungen des Kassationshofes des Bundesgerichts sind nicht öffentlich, auch dann nicht, wenn der Kassationshof als Staatsgerichtshof eine staatsrechtliche Beschwerde beurteilt. Auszug aus den Erwägungen: Dai considerandi: Erwägung 1 1.- La difesa ha chiesto di poter assistere alla deliberazione orale della Corte di cassazione penale del Tribunale federale sedente quale Corte di diritto pubblico. Tale richiesta appare fondata sull'art. 17 cpv. 1 della legge federale sull'organizzazione giudiziaria, del 16 dicembre 1943 (OG), secondo cui, in linea di principio, le deliberazioni e le votazioni del Tribunale federale e delle sue sezioni sono pubbliche. La stessa norma eccettua tuttavia da tale regola, tra l'altro, le deliberazioni e le votazioni delle sezioni penali del Tribunale federale. Trattasi quindi di sapere se questa eccezione si riferisca anche al caso in cui la Corte di cassazione penale deliberi oralmente quale Corte di diritto pubblico su un ricorso di diritto pubblico, in virtù dell'art. 2 n. 1 cpv. 2 e 3 del Regolamento del Tribunale federale svizzero, del 21 ottobre 1944. Il Tribunale federale non ha avuto occasione in passato di pronunciarsi al proposito. In dottrina, BIRCHMEIER (Bundesrechtspflege, ad art. 17 OG, oss. 2) è pure silente su questo punto, limitandosi ad evocare una proposta Klöti, tendente a prescrivere la pubblicità delle deliberazioni della Corte di cassazione penale, proposta che fu peraltro respinta. Il testo dell'art. 17 cpv. 1 OG va interpretato nel senso che le deliberazioni e votazioni della Corte di cassazione penale non sono mai pubbliche, indipendentemente dalle funzioni con cui detta Corte siede. A differenza di quanto stabilito nell'art. 34 cpv. 2 OG (in cui si parla di "materia penale"), nell'art. 17 cpv. 1 OG non si fa riferimento alla natura della causa, bensì all'organo giudicante ("sezioni penali"). Prescindendo da questo argomento desumibile dal testo stesso, una siffatta interpretazione è altresì suffragata dallo scopo della norma in questione. Il ricorso di diritto pubblico per violazione di regole sulle prove concernenti fatti relativi alla causa penale e il ricorso per cassazione sono infatti strettamente connessi, vertendo ambedue sulla stessa causa; l'esito di tutti e due suole essere per l'imputato di pari importanza. Le ragioni che giustificano l'esclusione del pubblico dalla deliberazione su un ricorso per cassazione (opportunità di evitare all'imputato la tensione consistente nell'assistere passivamente alla decisione del proprio caso; opportunità d'impedire che l'imputato consideri una decisione di condanna come dovuta solo ad una maggioranza di giudicanti o eventualmente a circostanze casuali; necessità per il giudice di conservare intera la propria libertà durante la deliberazione e di poter modificare eventualmente la propria opinione nel corso della stessa, ciò che gli riuscirebbe disagevole in presenza delle parti), valgono nella stessa misura per la trattazione di altri ricorsi proposti nell'ambito di cause penali. Inoltre la procedura diverrebbe, sul piano pratico, eccessivamente complicata, ove si dovesse deliberare su ricorsi connessi, in parte pubblicamente, in parte a porte chiuse. La disciplina prevista per ciò che riguarda i termini dall'art. 34 cpv. 2 OG risulta diversa non soltanto per la diversa formulazione usata dal legislatore, bensì anche per esigenze di carattere pratico: le parti ed i tribunali devono poter fondarsi su termini e su sospensioni di termini uguali per tutti i ricorsi di diritto pubblico. La Corte di cassazione penale ha pertanto deciso, previa concertazione con i presidenti della Camera di diritto pubblico e della Camera competente per i ricorsi fondati sull'art. 4 Cost., che le deliberazioni e le votazioni concernenti ricorsi di diritto pubblico proposti in cause penali e su cui è chiamata a decidere la Corte di cassazione penale, devono aver luogo a porte chiuse.
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